25 Aprile 2024 6:50

Statuto

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Titolo I - Definizione e delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

Art. 1

1. In ogni comprensorio faunistico, la parte di territorio agro- silvo- pastorale destinato all’attività venatoria nella forma di caccia programmata viene denominato Ambito territoriale di caccia, di seguito indicato con la sigla A.T.C.

2. Gli Ambiti territoriali di caccia comprendenti territori di più province, sono istituite con provvedimento concordato fra le amministrazioni provinciali competenti territorialmente.

3. Qualora il territorio agro- silvo- pastorale costituente l’A.T.C. comprenda superfici di territorio di Province diverse, le competenze inerenti la gestione del comprensorio nel quale l’A.T.C. risulta ricompreso, vengono affidate all’amministrazione provinciale maggiormente interessata territorialmente all’A.T.C., fermo restando l’obbligatorietà per ciascuna Provincia di erogare un proprio contributo finanziario rapportato all’estensione del territorio provinciale interessato alla costituzione dell’A.T.C. interprovinciale.

 

Art. 2

1. La Provincia, nel rispetto della localizzazione [di massima] (2) dei comprensori faunistici effettuata dalla Regione secondo quanto previsto dal secondo comma, lettera a), dell’art. 2 della L.R. n. 30 del 1994, attua la delimitazione degli ambiti nei termini e con le modalità di cui all’art. 21 – comma 4 – della L.R. n. 30 del 1994 e provvede ad assegnare ad ogni A.T.C. provinciale una denominazione convenzionale per facilitarne la identificazione.

2. La tabellazione perimetrale di ogni A.T.C. deve essere eseguita a cura ed a spese del Comitato di gestione dell’A.T.C. e sotto il controllo della Provincia competente.

3. La sede legale di ogni A.T.C., scelta secondo quanto disposto dal quinto comma dell’art. 24 della L.R. n. 30 del 1994, deve essere comunicata alla Provincia competente dagli organi dell’A.T.C.

Titolo II - Organi dell'ambito territoriale di caccia e funzionamento

Art. 3

1. Gli organi dell’A.T.C. individuati dal primo comma dell’art. 26 della L.R. n. 30 del 1994 sono:

a) assemblea dei cacciatori iscritti ed ammessi;

b) il Comitato di gestione;

c) il Presidente del Comitato di gestione;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I vari Componenti degli organi di gestione degli A.T.C. vengono designati, con le modalità previste dall’art. 26 della L.R. n. 30 del 1994. Il Presidente dell’amministrazione competente provvede, con proprio atto, entro trenta giorni dalle designazioni dei Componenti al loro insediamento ed alla convocazione, presso la sede provinciale, della prima riunione.

3. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che per la stagione venatoria 199311994 hanno avuto in sede provinciale un numero di iscritti inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti in Provincia, nonché altre associazioni venatorie non riconosciute a livello nazionale, non hanno diritto di rappresentanza nei comitati di gestione degli A.T.C. provinciali. Alle rimanenti associazioni venatorie, aventi diritto di rappresentanza, viene assegnato inizialmente un rappresentante a ciascuna e successivamente detto numero viene incrementato in proporzione alla rappresentatività a livello provinciale e comunque in numero non superiore a tre per ciascuna associazione venatoria.

4. La verifica del diritto di rappresentanza nonché del numero dei rappresentanti per ciascuna associazione o ente, viene eseguita dalla Provincia.

5. Le designazioni vengono effettuate dagli organismi provinciali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale presenti nell’A.T.C.

6. I rappresentanti designati dagli enti c/o associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. 1 sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.

 

Art. 4

1. Il Comitato di gestione degli A.T.C. ed il Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e continuano ad esercitare le loro funzioni sino all’insediamento dei nuovi organi.

2. I rappresentanti del Comitato di gestione degli A.T.C. ed i membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere, alla scadenza del loro mandato, di nuovo designati alle rispettive cariche, salvo i rappresentanti revocati.

 

Art. 5

1. Il Comitato dì gestione degli A.T.C. si insedia validamente con la nomina di almeno due terzi del numero dei rappresentanti previsti.

2. Il Comitato di gestione nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, elegge al suo interno, secondo quanto previsto dal quinto comma dell’art. 26 della L.R. n. 30 del 1994, il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale del Comitato stesso, e il Vicepresidente.

3. Il Presidente convoca le riunioni dei Comitato di gestione e provvede a stilare l’ordine del giorno della seduta tenendo conto anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso dai componenti del Comitato e/o di quelle formulate dall’assemblea dei cacciatori. Il Comitato di gestione può essere, altresì, convocato su richiesta di un terzo dei propri componenti.

4. Le proposte di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione del Comitato di gestione; in caso contrario verranno inserite nell’ordine dei giorno della seduta immediatamente successiva.

5. I provvedimento adottati, in via d’urgenza, dal Presidente autonomamente devono essere sottoposti a ratifica da parte del Comitato di gestione nella seduta immediatamente successiva alla data in cui detti provvedimenti sono stati adottati.

6. La comunicazione delle riunioni del Comitato di gestione, corredata dell’indicazione di luogo, data e ora previsti per la prima e la seconda convocazione deve pervenire a ciascun rappresentante del Comitato almeno tre giorni prima della data di convocazione.

7. Ai componenti del Comitato di gestione, per ciascuna effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della vigente legislazione ed un eventuale gettone di presenza, il cui importo, determinato dallo stesso Comitato, non può essere superiore a quello previsto per i membri delle Consulte provinciali della caccia (3).

8. Su proposta avanzata a nonna dei precedenti commi 3 e 4, da almeno la meta dei membri del Comitato di gestione, può essere inserita all’ordine del giorno anche la discussione sulla eventuale sostituzione del Presidente e/o Vicepresidente del Comitato di gestione.

 

Art. 6

1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di gestione dell’A.T.C., in caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte preferibilmente da uno dei quattro rappresentanti degli enti pubblici.

3. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide solo se risultano presenti in prima convocazione almeno due terzi dei rappresentanti del Comitato di gestione ed in seconda convocazione con almeno un terzo dei rappresentanti previsti.

4. Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti e votanti. L’astensione non viene computata tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Prima dello scioglimento della seduta, il segretario deve dare lettura del verbale per l’approvazione e lo sottoscrive unicamente al Presidente.

6. Il Presidente cura che gli atti adottati vengano attuati.

 

Art. 7

1. Il Presidente del Comitato di gestione qualora un rappresentante del Comitato, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato di gestione, inserisce all’ordine dei giorno della seduta successiva a quella in cui per la terza volta si e constatata l’assenza del rappresentante, la proposta di revoca da inviare all’amministrazione provinciale competente.

2. Il Presidente notifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la decisione di richiesta di revoca assunta dal Comitato di gestione ai seguenti soggetti:

a) amministrazione provinciale competente territorialmente;

b) rappresentante del Comitato di gestione interessato dal provvedimento di revoca; e) ente o associazione che ha designato il rappresentante.

3. Il rappresentante interessato dalla proposta di revoca può, entro sette giorni dalla notifica, far pervenire all’amministrazione provinciale competente le sue controdeduzioni.

4. L’amministrazione provinciale competente deve, entro venti giorni dall’avvenuta notifica, deliberare in merito sulla base degli atti in suo possesso.

5. La decisione assunta dalla Provincia deve essere notificata entro 8 giorni dall’adozione all’interessato

ed al sottociencati enti:

a) Comitato di gestione dell’A.T.C. interessato;

b) ente o associazione che aveva provveduto a designare il rappresentante revocato; lo stesso ente o associazione dovrà effettuare una nuova designazione in caso di revoca.

6. 1 rappresentanti dei comitati di gestione degli A.T.C. interessati dal provvedimento di revoca, di cui al precedente comma, per un quinquennio non possono ricoprire cariche negli organi di gestione degli A.T.C. siti nel territorio regionale.

 

Art. 8

1. li Comitato di gestione dell’A.T.C., per l’espletamento dei compiti e per il raggiungimento dei fini previsti dall’art. 25 della L.R. n. 30 del 1994, adotta provvedimenti deliberativi nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Statuto e nell’ambito degli stanziamenti finanziari assegnati ed integrati dalle quote versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all’A.T.C.

2. Il Comitato di gestione, per l’attuazione dei programmi e delle attività di cui all’art. 25 della L.R. n. 30 del 1994, può avvalersi della struttura tecnica provinciale. senza che ne derivi alcun onere, di qualsiasi natura, a carico dello stesso Comitato di gestione.

3. Per la predisposizione di piani specifici d’interventi, tesi alla nazionalizzazione del prelievo venatorio nonché allo studio, salvaguardia ed incremento della fauna selvatica, il Comitato di gestione può nominare, anche consociandosi con uno o più A.T.C. regionali, esperti da individuare fra i diversi profili professionali, muniti di adeguato titolo di studio e di provata capacità. Nell’atto deliberativo deve essere determinato:

a) l’oggetto dell’incarico;

b) il tempo entro il quale l’incarico deve essere espletato; c) il compenso della prestazione professionale; d) la quota di rimborso spese.

4. Tutti gli atti deliberativi predisposti dal Comitato di gestione devono essere inoltrati, entro trenta giorni dalla data di adozione all’amministrazione provinciale.

5. li programma annuale degli interventi, corredato della relazione tecnica sull’andamento della gestione faunistico-venatoria dell’annata precedente, viene inviata a cura del Presidente del Comitato di gestione dell’A.T.C. all’amministrazione provinciale competente entro il 20 febbraio di ogni anno.

6. L’amministrazione provinciale mette a disposizione di chiunque voglia prendesse visione i documenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo.

Titolo III - Decadenza del Comitato di gestione

Art. 9

1. I singoli rappresentanti del Comitato di gestione dell’A.T.C. vengono dichiarati decaduti dall’amministrazione provinciale competente:

a) per dimissioni volontarie;

b) per i motivi di cui all’art. 7 del presente Regolamento;

c) quando ad uno di essi viene comminata una ‘pena detentiva con sentenza passata in giudicato;d) per condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato previsto dall’art. 30, primo comma, della

legge 11 febbraio 1992, n. 15 7 (4);

e) per morte;

2. L’amministrazione, entro trenta giorni dalla data nella quale è stata irrogata la decadenza, provvede a deliberare la sostituzione del rappresentante del Comitato di gestione dell’A.T.C.

 

Art. 10

1. Il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell’intero Comitato di gestione dell’A.T.C. dopo cinque anni dal suo insediamento e contestualmente all’assunzione dell’atto deliberativo di insediamento del nuovo organo di gestione; -1.

2. Il Presidente della Provincia deve inoltre procedere allo scioglimento del Comitato di gestione:

a) in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento a causa delle reiterate carenze del numero legale nelle riunioni dei Comitato stesso;

b) in caso di reiterato mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal presente Regolamento;

c) per mancata convocazione dell’assemblea dei cacciatori dell’A.T.C. con cadenza almeno semestrale; d) per mancata attuazione, per almeno tre anni consecutivi, degli interventi di miglioramento degli

habitat previsti dal piano annuale di miglioramento;

e) per gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai revisori dei conti;

f) qualora il bilancio economico di gestione dell’A.T.C. venga chiuso in passivo.

g) anche in presenza di modificazioni dei numero dei comuni il Comitato di Gestione rimane in carica fino alla sua naturale scadenza (5).

3. Contestualmente all’assunzione dell’atto deliberativo di scioglimento anticipato del Comitato di gestione, l’amministrazione provinciale provvede alla nomina di un commissario straordinario al quale affidare la gestione amministrativa ordinaria nel periodo di vacatio fino all’insediamento del nuovo Comitato di gestione dell’A.T.C., insediamento che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di scioglimento del precedente Comitato di gestione.

Titolo IV - Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C.

Art. 11

1. L’assemblea dei cacciatori di un A.T.C. è formata dal delegati dei cacciatori aventi diritto all’accesso all’A.T.C.

2. 1 delegati, nel numero massimo di cento, vengono designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Provincia in cui è localizzato l’A.T.C.; i delegati sono scelti fra gli iscritti che svolgono l’attività venatoria nell’A.T.C. Gli organismi provinciali delle associazioni venatorie citate, provvedono a fornire al comitati di gestione le designazioni dei delegati ed a informare i cacciatori ammessi nell’A.T.C. per l’eventuale attribuzione della delega.

3. Il numero dei delegati è ripartito fra le associazioni venatorie in modo proporzionale alla rappresentatività provinciale assicurando ad ogni associazione, di cui al comma 2, un minimo del 5% e del numero totale dei delegati.

4. 1 delegati dei cacciatori rimangono in carica per la durata di anni cinque e sono rieleggibili. 5. L’assemblea dei delegati adotta lo Statuto dell’A.T.C. ed è sentita dal Comitato di gestione dell’A.T.C., sui seguenti argomenti:

– adozione del bilancio di previsione annuale;

– approvazione del conto consuntivo;

– determinazione o modifica, delle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi all’A.T.C.;

– adozione di atti sui quali il Comitato di gestione intenda acquisire il parere dell’assemblea.

6. Nella fase di prima attuazione degli A.T.C. gli adempimenti dell’assemblea dei delegati, di cui al precedente comma 5, vengono effettuati, in sede di prima riunione, mediante ratifica degli atti già adottati dal Comitato di gestione.

 

Art. 12

1. L’assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di gestione almeno ogni semestre, e comunque quando debbano essere trattati gli argomenti di cui al precedente art. Il comma S. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei delegati.

2. La convocazione dell’assemblea è resa nota tramite comunicazione personale si singoli delegati oppure (6) da manifesti murali fatti stampare ed affiggere, a cura ed a spese del Comitato di gestione dell’A.T.C., nei Comuni il cui territorio e ricompreso nell’A.T.C.

3. Il manifesto murale, di cui al comma precedente, dovrà riportare l’indicazione del luogo, data ed ora prevista per la prima e la seconda convocazione assembleare, nonché il relativo ordine del giorno.

4. Le decisioni assunte dell’assemblea sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le decisioni assembleari vengono inoltrate dal Presidente al Comitato di gestione dell’A.T.C.

6. L’assemblea dei cacciatori è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti minimo il 60% dei delegati, in seconda convocazione minimo 20% dei delegati.

7. Qualora le riunioni dell’assemblea, per carenza di numero legale, non siano da ritenersi valide sia in prima sia in seconda convocazione, il Presidente lo comunica all’amministrazione provinciale competente ed al Comitato di gestione che, deliberando sugli argomenti per i quali deve essere sentita l’assemblea, ne farà menzione negli atti deliberativi.

8. Il Comitato di gestione dell’A.T.C., sulla base dello statuto-tipo propone all’assemblea dei cacciatori l’adozione dello Statuto il quale, recependo le nonne inerenti il funzionamento dell’A.T.C. disposte dal presente Statuto, disciplina quanto previsto dal secondo comma dell’art. 24 della L.R. n. 30 del 1994.

Titolo V - Attività venatoria negli A.T.C.

Art. 13

1. In considerazione delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie e di un prelievo venatorio compatibile con la conservazione della fauna selvatica, e fissato, ai sensi degli articoli 14 e 36 della legge n. 157 del 1992, in 1: 19, 01 il rapporto cacciatore/superficie agro- silvo- pastorale del comprensorio omogeneo espressa in ettari. L’adeguamento di tale rapporto avviene con periodicità quinquennale ai sensi dell’art. 14 – comma 111 della legge n. 157 del 1992.

2. Per ogni A.T.C. è consentito l’accesso, nei modi, tempi e con le priorità previste dall’art. 22 della L.R. n. 30 del 1994 del numero di cacciatori iscritti ed ammessi determinato sulla base del parametro di cui al comma precedente.

 

Art. 14

1. Il Comitato di gestione dell’A.T.C., sentita l’assemblea dei cacciatori, delibera l’entità della quota annuale di partecipazione da versare, in ugual misura, dai cacciatori iscritti ed ammessi, nonché sulle forme di partecipazione richieste loro.

2. La quota di partecipazione, versata dal cacciatori ed introitata dal Comitato di gestione dell’A.T.C., non deve essere superiore alla tassa annuale di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio con fucile a più di due colpi.

3. 1 titolari degli appostamenti fissi corrispondono una quota pari alla Metà di quella ordinaria deliberata dal Comitato di gestione.

4. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. può prevedere una adeguata riduzione della quota di partecipazione, o altra forma di riconoscimento, quale compenso per le prestazioni richieste ai cacciatori iscritti ed ammessi all’A.T.C.

 

Art. 15

1. L’esercizio venatorio o l’addestramento dei cani da caccia all’interno dell’A.T.C. e consentito nei modi, tempi e per le specie selvatiche cacciabili previste dal calendario venatorio regionale annuale, salvo che per il territorio individuato quale area contigua ai parchi naturali nazionali e regionali nel quale il prelievo venatorio viene disciplinato in modo differenziato nel presente Regolamento, così come previsto dal terzo comma dell’art. 20 della L.R. n. 30 del 1994.

 

Art. 16

1. Il Comitato di gestione dell’A.T.C., dopo una attenta ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, attuata mediante adeguati censimenti, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a scopo di r-ipopolamento venatorio.

2. Le specie di fauna selvatica che, eventualmente, possono essere immesse per ripopolamento venatorio nel territorio dell’A.T.C., evitando inquinamenti genetici, sono così individuate:

– lepre (Lepus europeanus)

– fagiano (Phasianus colchicus) – starna (Perdix perdix)

– coturnice (Alectoris gracca).

3. La Giunta regionale, previo parere vincolante dell’I.N.F.S., può autorizzare, su richiesta del Comitato di gestione dell’A.T.C. l’immissione e la reintroduzione di specie selvatiche diverse da quelle previste dal comma precedente del presente articolo.

4. Le specie selvatiche, da immettere devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, Centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti di selvaggina nazionali e, comunque, scortate dalla relativa certificazione di sanità.

S. Le specie selvatiche immesse devono essere marcate con anelli o contrassegni riportanti i dati identificativi dell’A.T.C., un numero progressivo per le singole specie e l’anno dell’avvenuta immissione.

6. Tutte le operazioni d’immissione sono riportate, a cura di un delegato dal Presidente del Comitato di gestione, su di un registro vidimato dalla Provin’cia e sempre visionabile da quest’ultima. Le notizie prioritarie da riportare sul registro devono riguardare:

a) la quantificazione delle specie immesse;

b) la localizzazione di massima delle zone interessate all’immissione con i dati relativi desunti dal contrassegni dei capi selvatici immessi;

c) epoca dell’immissione;

d) provenienza dei capi di selvaggina immessi e certificazione sanitaria.

7. Al fine di consentire ripopolamenti venatori con specie selvatiche- autoctone e di garantita rusticità, il Comitato di gestione può stipulare apposita convenzione con allevamenti di selvaggina al fine d’acquisire capi animali di selvaggina allevati secondo standard qualitativi preventivamente concordati (7).

 

Art. 17

1. Il Comitato di gestione dell’A.T.C., prima di ogni stagione venatoria, deve consegnare a tutti i cacciatori che hanno diritto all’accesso all’A.T.C., un tesserino nominativo sul quale il cacciatore deve annotare, immediatamente dopo l’abbattimento e sinteticamente, per ogni capo di selvaggina abbattuto: la specie selvatica; i dati di contrassegno di marcatura, se presente; il luogo e la data di abbattimento e, preferibilmente il sesso dell’animale.

2. Il documento di cui al precedente comma è definito tesserino di abbattimento e non sostituisce il Tesserino venatorio regionale previsto al primo comma, lettera c), dell’art. 18 della L.R. n. 30 del 1994.

3. Il cacciatore iscritto od ammesso in un A.T.C. deve, entro il 10 febbraio di ogni anno, riconsegnare il tesserino d’abbattimento all’A.T.C. che lo ha rilasciato.

4. li Comitato di gestione, per verifiche periodiche degli abbattimento, può richiedere al cacciatore in qualsiasi periodo della stagione venatoria copia aggiornata del tesserino di abbattimento.

S. Il Comitato di gestione, entro il 15 marzo di ogni anno, deve provvedere ad annotare sul registro di cui al sesto comma dell’art. 16 del presente Regolamento, le notizie inerenti gli abbattimento intervenuti durante la stagione venatoria conclusa, e desunte dal tesserini di abbattimento.

 

Art. 18

1. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. può deliberare, dandone immediata comunicazione alla Provincia e sentita l’assemblea dei cacciatori, di:

a) escludere, temporaneamente o per l’intera stagione venatoria, dalle specie cacciabili uccelli e/o mammiferi stanziali;

b) individuare all’interno del territorio dell’A.T.C., aree in cui vietare l’attività venatoria.

2. L’attività venatoria, eventualmente prevista dal calendario venatorio regionale, esplicata nel periodo compreso fra il I’ gennaio ed il 31 gennaio con l’uso dei cani da seguita, dovrà essere disciplinata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. d’intesa con la Provincia, in modo che essa non determini nocumento per le specie selvatiche per le quali l’attività venatoria in detto periodo risulta preclusa.

3. Lo scambio delle giornate di caccia concordate tra i diversi comitati di gestione di cui all’art. 25 – comma 10 – della L.R. n. 30 del 1994, non potrà riguardare un numero di giornate di caccia superiore ad un terzo del numero di giornate dell’intera stagione venatoria e un numero di cacciatori, per ogni singola giornata di caccia, superiore ad un decimo di quelli aventi diritto di accesso all’A.T.C.

 

Art. 19

1. All’interno del territorio agro- silvo- pastorale di ogni A.T.C., nel periodo compreso tra il mese di

gennaio ed il mese di aprile, la Provincia può autorizzare, su richiesta dei Comitato di gestione dell’A.T.C., lo svolgimento di prove di lavoro cinofile riconosciute a livello regionale, nazionale ed internazionale.

2. Il Comitato organizzatore di tali gare deve destinare il 15% dei proventi che ne scaturiscono al Comitato di gestione dell’A.T.C.

 

Art. 20

1. Il controllo della fauna selvatica nel territorio dell’A.T.C. avviene secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 37 della L.R. n. 30 del 1994.

2. La vigilanza venatoria è affidata al personale di cui ai commi primo, quarto e quinto dell’art. 44 della L.R. n. 30 del 1994.

3. La Provincia, a cui è stato inoltrato da parte degli agenti di cui al comma precedente il verbale di contestazione d’infrazione di qualsiasi articolo della L.R. n. 30 del 1994 e/o della legge n. 157 del 1992, deve inoltrare fotocopia del verbale al Comitato di gestione dell’A.T.C. competente territorialmente.

Titolo VI - Dotazione finanziaria dell'A.T.C.

Art. 21

1. Il fondo della dotazione finanziaria del Comitato di gestione dell’A.T.C. e così costituito:

a) finanziamento erogato dalla Provincia, in proporzione alla superficie di territorio agro- silvo- pastorale del relativo comprensorio faunistico omogeneo, secondo quanto disposto dal quarto comma, lettera e), dell’art. 49 della L.R. n. 30 del 1994;

b) quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all’A.T.C.;

c) finanziamento erogato dalla Provincia, in proporzione alla superficie agro- silvo- pastorale dei relativo comprensorio omogeneo, da destinare da parte del Comitato di gestione dell’A.T.C. al risarcimento dei danni causati dalle specie selvatiche, così come disposto dal quarta comma dell’art. 42 e per una quota pari quanto disposto dal quarto comma, lettera c), dell’art. 49 della L.R. n. 30 del 1994;

d) contributi finanziari erogati dalle Province in favore dei comitati di gestione per finanziare progetti finalizzati a miglioramenti ambientali, così come disposto dal quarto comma, lettere a) e b), dell’art. 49 della L.R. n. 30 del 1994;

e) ogni altro provento acquisito in relazione dell’attività svolta e prevista dal presente Statuto e dalle nonne regionali.

2. Le spese correnti per il funzionamento dell’A.T.C. nonché per i compiti di istituto vengono di seguito classificate e con imputazione differenziata di bilancio:

– spese per il funzionamento organizzativo, locazione della sede e servizi connessi all’uso di tali locali; – spese di cancelleria e tipografia;

– spese inerenti la tabellazione dei confini perimetrali dell’A.T.C.; – spese inerenti l’acquisto di macchine e mobili per ufficio; – spese per l’acquisto di strumenti e mezzi tecnici;

– spese di manutenzione per le attrezzature in dotazione;

– rimborsi spese ed eventuali gettoni di presenza per i rappresentanti dei Comitati di gestione dell’A.T.C. (8);

– spese per l’effettuazione e progettazione dei piani di miglioramento ambientali;

– spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica;

– spese per l’acquisto di capi di selvaggina per ripopolamento venatorio; – compensi e rimborsi spese dovuti ai revisori dei conti.

 

Art. 22

1. Il bilancio di previsione e approvato dal Comitato di gestione dell’A.T.C. Alle spese correnti, ai fabbisogni per la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale, al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica ed all’eventuale acquisto dei capi di selvaggina da immettere, quale ripopolamento venatorio, nel territorio dell’A.T.C., si provvede tramite il bilancio di previsione che il Comitato di gestione dovrà redigere entro il 31 dicembre di ogni anno per l’esercizio successi vo; detto bilancio verrà realizzato predisponendo il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e determinando i quantitativi per i quali si ravvisa la necessità per l’esercizio contabile successivo. Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in rapporto alla data di acquisizione, si determina la spesa occorrente ripartita fra i capitoli di bilancio ai quali la stessa dovrà essere imputata.

2. Qualora si rendessero necessarie forniture non previste dal bilancio di previsione, il Comitato di gestione dell’A.T.C. deve provvedere a ricercarne la relativa copertura finanziaria nell’ambito dei bilancio di previsione.

3. La gestione del bilancio deve essere improntata alla regola dei pareggio economico.

 

Art. 23

1. Per forniture e prestazioni di importo inferiore a cinquecentomila lire, il Presidente del Comitato di gestione può provvedere, autonomamente, alla loro acquisizione o esecuzione facendosene rilasciare relativa fattura quietanzata e provvedendo, altresì, all’annotazione di quest’ultima nelle scritture contabili.

2. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a due milioni e per le quali ricorrono i presupposti della massima urgenza, il Presidente può provvedere a contattare almeno tre ditte di fiducia richiedendo i preventivi della fornitura o prestazione.

3. Il Presidente deve sottoporre i preventivi, di cui al comma precedente, all’esame del Comitato di gestione dell’A.T.C. che può autorizzare l’acquisto o la prestazione.

 

Art. 24

1. Qualora la fornitura o la prestazione sia di importo superiore a quello stabilito dall’articolo precedente, il Presidente del Comitato di gestione, su incarico di quest’ultimo, deve inviare lettera di invito ad almeno tre ditte scelte fra quelle specializzate per la fornitura.

2. La lettera di invito, di cui al comma precedente, deve riportare: – la natura e le modalità della fornitura o prestazione; – l’importo massimo per l’aggiudicazione; – scadenza per l’inoltro dell’offerta;

– modalità di pagamento e controllo.

3. Le offerte devono pervenire alla sede dell’A.T.C. in busta chiusa e riportante all’esterno la scritta “Offerta relativa a…”.

4. L’apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di altri due rappresentanti dei Comitato di gestione e da quest’ultimo designati.

5. Si aggiudicherà la fornitura il concorrente che avrà presentato l’offerta più conveniente e comunque per un importo non superiore al prezzo massimo stabilito.

6. Qualora alla scadenza non siano pervenute offerte, il Comitato di gestione potrà procedere a nuova gara.

7. Di tutti gli atti compiuti e delle decisioni assunte dall’apertura delle buste, deve essere redatto verbale che, sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, e rimesso al Comitato di gestione dell’A.T.C.

8. Il Presidente del Comitato di gestione, dopo comunicazione alla ditta dell’avvenuta aggiudicazione, verifica la regolarità della fornitura o prestazione.

9. Qualora non siano state riscontrate irregolarità o difetti, che comunque devono essere immediatamente contestate per iscritto al fornitore, il Presidente appone il visto di regolarità sulla fattura e la inoltra al Comitato di gestione dell’A.T.C.

10. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. delibera il corrispettivo richiesto entro sessanta giorni, salvo patti in deroga, dalla data della fattura e provvede che la stessa venga annotata nelle scritture contabili.

 

Art. 25

1. Il Comitato di gestione dovrà disporre di un conto corrente postale sul quale i cacciatori iscritti e ammessi potranno effettuare i pagamenti dovuti.

2. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. può utilizzare un conto corrente bancario, su cui far confluire la sua dotazione finanziaria e per il pagamento di qualsiasi spesa derivante dalla gestione, stipulando un’apposita convenzione con un Istituto bancario prescelto.

3. Tutti i mandati di pagamento devono essere autorizzati dal Comitato di gestione e firmati dal Presidente o da altro rappresentante da quest’ultimo delegato.

 

Art. 26

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione dell’A.T.C. predispone il conto consuntivo dell’esercizio finanziario precedente relativo alle spese liquidate o da liquidarsi per tutte le categorie d’intervento.

2. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.

3. Qualora l’erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi esercizi contigui, le attività relative devono essere rendicontate per la parte di spese relative all’anno di esercizio.

 

Art. 27

1. Il Collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione economica dell’A.T.C.

2. Almeno quindici giorni prima di convocare l’assemblea per il parere sul bilancio, il Comitato di Gestione trasmette il bilancio preventivo o consuntivo al Collegio dei revisori dei conti per l’opportuno controllo e per la stesura della propria relazione.

3. Il Collegio dei revisori dei conti, dopo le verifiche di cui sopra, rimette esauriente relazione al Comitato di gestione e, per conoscenza, all’amministrazione provinciale competente.

4. Il Comitato di gestione dell’A.T.C., sentita la Provincia, delibera in merito all’entità dei compensi e dei gettoni di presenza da corrispondere al Componenti del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Collegio dei revisori dei conti nell’espletare le operazioni di verifica deve richiedere la presenza del Presidente dell’A.T.C. o di un suo delegato.

 

Art. 28

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Comitato di gestione dell’A.T.C. deve presentare, in duplice copia e sottoscritto, il rendiconto consuntivo annuale corredandolo della relazione dei Collegio dei revisori dei conti, all’amministrazione provinciale competente.

2. Se entro il 10 aprile di ogni anno non siano stati fatti pervenire i documenti di cui al comma precedente, l’amministrazione provinciale deve disporre la sospensione dei finanziamenti in corso, nonché,. il rimborso di quelli già erogati fatte salve le eventuali altre azioni di tutela.

Titolo VII - Sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori dell'A.T.C.

Art. 29

1. li Comitato di gestione dell’A.T.C., qualora venga in possesso di atti comprovanti che a carico di una dei cacciatori iscritti o ammessi all’A.T.C. siano state irrogate sanzioni penali ed amministrative per aver violato le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività venatoria nonché le disposizioni dello Statuto dell’A.T.C. di appartenenza, delibera sulla proposta di provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti dei cacciatore sanzionato.

2. 1 provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato di gestione dell’A.T.C., fatte salve le sanzioni previste per le violazioni commesse, consistono nel:

1) Richiamo ufficiale scritto per:

a – mancata collaborazione per la gestione dell’A.T.C. di appartenenza;

b – mancata compilazione, riconsegna nel tempi stabiliti e deterioramento volontario del tesserino di abbattimento rilasciato dall’A.T.C.;

c – ritardato pagamento della quota di partecipazione-,

d – nei casi in cui il trasgressore ha effettuato l’oblazione, o ha riportato sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto definitivo per una delle violazioni delle disposizioni sanzionate dal primo comma dell’art. 30 L. Il febbraio 1992, n. 157, o quando ha pagato l’oblazione per le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 1 L. 1 ]febbraio 1992, n. 15 7, e dall’art. 46 della L.R. 31 maggio 1994, n. 30.

2) Sospensione per un periodo di quindici giorni utili all’attività venatoria nel territorio dell’A.T.C., dopo:

– due richiami ufficiali scritti nell’arco di due annate venatorie consecutive;

– la presentazione di attestati di prestazioni mai eseguite per conto dell’A.T.C.;

– lo svolgimento dell’attività venatoria nell’A.T.C. senza aver prima effettuato il pagamento della quota associativa;

– sospensione dell’attività venatoria nell’A.T.C. fino a quando non venga esibita l’attestazione dell’avvenuto pagamento di quote associative arretrate stabilite dal Comitato di gestione.

3) Espulsione dall’A.T.C. di appartenenza per un’annata venatoria qualora:

– nell’arco di tre stagioni venatorie consecutive il cacciatore è stato sospeso per due volte;

– ha ottenuto titolo di accesso all’A.T.C.’ mediante falsa dichiarazione determinante per l’accesso

all’ambito;

– il cacciatore, sospeso per aver svolto attività venatoria senza avere prima versato la dovuta quota associativa, non provveda, entro 20 giorno dalla notificazione della sospensione, a pagare la quota dovuta;

– il cacciatore pratichi l’attività venatoria nell’A.T.C. durante il periodo nel quale gli viene applicata la sanzione della sospensione.

 

Art. 30

1. Gli atti deliberativi assunti dal Comitato di gestione concernenti i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo del presente Regolamento, devono essere inviati gl’amministrazione provinciale di residenza del cacciatore ed a quest’ultimo notificati, tramite lettera raccomandata A.R., entro sette giorni dalla data in cui sono stati intrapresi.

2. Il cacciatore interessato dalla richiesta dei provvedimenti disciplinari a suo carico, entro tre giorni dalla data di notifica può, se lo ritiene opportuno, far pervenire all’amministrazione provinciale le sue controdeduzioni.

3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione provinciale, visti gli atti in suo possesso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni, delibera in merito e notifica la decisione assunta al Comitato di gestione dell’A.T.C. interessato nonché al cacciatore, indicando nel contempo il periodo dell’eventuale sospensione od espulsione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione »

là fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Note

(1) Pubblicata nel B.U. 21 luglio 1995, n. 29, Speciale/B.

(2) Parole soppresse dall’art. 2 della Delib. C.R. 22 luglio 1997, n. 66123.

(3) Le parole “il rimborso …… della caccia” sono state introdotte, in sostituzione delle precedenti “esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della vigente legislazione”, dall’art. 3 della Delib. C.R. 22 luglio 197, n. 66123.

(4) L. ]]febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(5) Lettera aggiunta dall’art. 4 della Delib. C.R. 22 luglio 1997, n. 66123.

(6) Le parole “tramite …. oppure” sono state introdotte dall’art. 5 della Delib. C.R. 22 luglio 1997, n. 66/23.

(7) Comma aggiunto dall’art. 6 della Delib. C.R. 22 luglio 1997, n. 66123.

(8) Capoverso così sostituito dall’art. 7 della Delib. C.R. 22 luglio 1997, n. 66123 in sostituzione dei precedente che così recitava: “rimborsi spese per i rappresentanti dei comitati di gestione dell’A.T.C.”.