25 Aprile 2026 12:50

Statuto

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Titolo I - Definizione e delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

Art. 1
1. In ogni comprensorio faunistico, la parte di territorio agro-silvo-pastorale destinato all’attività
venatoria nella forma di caccia programmata viene denominato Ambito Territoriale di Caccia, di
seguito indicato con la sigla A.T.C.

Art. 2
1. La Regione nel rispetto della localizzazione dei comprensori faunistici, secondo quanto
previsto dal secondo comma, lettera a), dell’art. 9 della L.R. 10/04 definisce un ambito
territoriale di caccia delimitato nei termini e con le modalità di cui all’art. 27 – comma 4 – della
L.R. 10/04.
2. La denominazione convenzionale dell’A.T.C. è “A.T.C. Pescara”, la quale può essere
modificata su richiesta del Comitato di Gestione ed approvata dalla Giunta Regionale.
3. La tabellazione perimetrale deve essere eseguita a cura del Comitato di Gestione con i fondi
in dotazione dell’A.T.C. e sotto il controllo della Regione.
4. La sede legale di ogni A.T.C. deve essere scelta secondo quanto disposto dal quinto comma
dell’art. 30 della L.R. 10/04.

Titolo II - Organi dell'ambito territoriale di caccia e funzionamento

Art. 3
1. Gli Organi dell’A.T.C., individuati dall’art. 32 della L.R. 10/04, sono:
a) l’Assemblea dei cacciatori iscritti;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Presidente del Comitato di Gestione;
d) il Revisore Unico.
2. I vari componenti degli Organi di gestione degli A.T.C. vengono designati, con le modalità
previste dall’art. 32 della L.R. 10/04.
3. Il Presidente della Regione provvede, con proprio atto, entro trenta giorni dalle designazioni
dei Componenti, alla loro nomina, all’insediamento ed alla convocazione, presso la sede
dell’A.T.C., della prima riunione.
4. Le Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che per la stagione venatoria
precedente rispetto la scadenza o decadenza del comitato di gestione, che hanno avuto in
sede provinciale un numero di iscritti residenti in Provincia inferiore ad un quindicesimo dei
cacciatori residenti in Provincia, nonché altre Associazioni Venatorie non riconosciute alivello nazionale, non hanno diritto di rappresentanza nei Comitati di Gestione degli A.T.C.
provinciali. Alle rimanenti Associazioni venatorie, aventi diritto di rappresentanza, vengono
assegnati i rappresentanti in proporzione alla rappresentatività a livello provinciale con le
modalità previste dall’art. 32 della L.R. 10/04.
5. La verifica del diritto di rappresentanza nonché del numero dei rappresentanti per ciascuna
Associazione o Ente, viene eseguita dalla Regione.
6. Le designazioni vengono effettuate dagli Organismi Provinciali delle Associazioni Venatorie
riconosciute a livello nazionale presenti nell’A.T.C.
7. I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti
insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli, comunicandoli all’A.T.C. , previa
verifica dei requisiti da parte della Regione. I sostituti permangono in carica fino alla
scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.


Art. 4
1. Il Comitato di Gestione dell’ A.T.C. ed il Revisore dei Conti durano in carica cinque anni e
continuano ad esercitare le loro funzioni sino all’insediamento dei nuovi organi.
2. I rappresentanti del Comitato di Gestione degli A.T.C. ed il Revisore dei Conti possono
essere, alla scadenza del loro mandato, di nuovo designati alle rispettive cariche, salvo i
rappresentanti revocati.
3. Il Revisore è nominato dalla Giunta regionale con le modalità previste dal comma 9 dell’art.
32 della L.R. 10/04.


Art. 5
1. Il Comitato di Gestione dell’ A.T.C. si insedia validamente con la nomina di almeno due terzi
del numero dei rappresentanti previsti.
2. Il Comitato di Gestione nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano,
elegge al suo interno, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 32 della L.R. 10/04, il
Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale del Comitato stesso, e il Vicepresidente,
entrambi a scrutinio segreto.
3. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato di Gestione e provvede a stilare l’ordine del
giorno della seduta tenendo conto anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso dai
componenti del Comitato e/o di quelle formulate dall’Assemblea dei cacciatori. Il Comitato di
Gestione può essere, altresì, convocato su richiesta di un terzo dei propri componenti.
4. La partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione, può avvenire anche in maniera
telematica da remoto, salvo che nei casi di elezioni del Presidente e/o Vicepresidente.
5. Le proposte di cui al comma 3 devono pervenire al Presidente almeno sette giorni prima
della data della riunione del Comitato di Gestione; in caso contrario verranno inserite
nell’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
6. I provvedimenti adottati autonomamente dal Presidente, in via d’urgenza, devono essere
sottoposti a ratifica da parte del Comitato di Gestione nella seduta immediatamente
successiva alla data in cui detti provvedimenti sono stati adottati.
7. La comunicazione di convocazione del Comitato di Gestione, deve contenere l’indicazione
del luogo, data e ora previsti per la prima e per la seconda convocazione. La convocazione
deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite dal comitato di gestione, a mezzo posta,
raccomandata A/R, fax, telegramma, pec o posta elettronica, ad ogni componente del
comitato almeno sei giorni prima della data di convocazione. In caso di convocazione
urgente, i giorni si riducono a due.
8. Ai Componenti del Comitato di Gestione, per ciascuna effettiva partecipazione alle riunionidel Comitato stesso, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della
vigente legislazione ed un eventuale gettone di presenza, il cui importo, è determinato in
misura lorda dallo stesso comitato. Il Co.Ges., inoltre, può riconoscere, in luogo del gettone
di presenza, un rimborso forfettario al Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia, nella
misura massima di € 500,00 mensili. Il Presidente e/o i componenti hanno altresì diritto al
rimborso spese, dettagliatamente riportate e con documentazione giustificativa allegata, per
lo svolgimento di speciali compiti o funzioni relativi all’ATC. Tutte le spese, comprese quello
di vitto per un massimo di € 50,00 a pasto, dovranno essere fiscalmente documentate.
9. Su proposta avanzata a norma dei precedenti commi 3 e 5, da almeno la metà dei membri
del Comitato di Gestione (10=dieci), che dovrà comunque essere deliberata almeno dalla
metà più uno dei componenti (11=undici), può essere inserito all’ordine del giorno anche la
discussione sulla eventuale sfiducia del Presidente e/o del Vicepresidente del Comitato di
Gestione.
10. A seguito della sfiducia del Presidente e/o del Vice Presidente, entro 15 giorni, il Vice
Presidente (e/o Presidente) in carica deve convocare un nuovo comitato di gestione per
l’elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente eletto a maggioranza dei presenti a
scrutinio segreto.


Art. 6
1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Gestione dell’A.T.C., in caso di assenza o
impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Co.Ges. sono svolte preferibilmente
da uno dei rappresentanti degli Enti pubblici.
3. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide solo se risultano presenti in prima
convocazione almeno 2/3 (due/terzi) dei rappresentanti del Comitato stesso ed in seconda
convocazione almeno 1/3 (un/terzo) componenti.
4. Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della
maggioranza dei rappresentanti presenti e votanti. L’astensione non viene computata tra i
voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Prima dello scioglimento della seduta il segretario da lettura del brogliaccio del verbale per
l’approvazione e lo firma unitamente al Presidente. Il brogliaccio del verbale sarà trascritto a
cura del Segretario nel Registro dei Verbali dell’ATC.
6. Il Presidente cura che gli atti adottati vengano attuati.
7. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle sedute del Comitato di Gestione è data
facoltà ad ogni A.T.C. di adottare un proprio regolamento interno per lo svolgimento dei
lavori del Comitato di Gestione.


Art. 7
1. Il Presidente del Comitato di Gestione qualora un rappresentante del Comitato, senza
giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione, può
inserire all’ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui per la terza volta si è
constatata l’assenza del rappresentante, la richiesta di revoca da inviare all’Amministrazione
regionale competente.
2. Il Presidente notifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, la
decisione di richiesta di revoca assunta dal Comitato di Gestione ai seguenti soggetti:
a) Amministrazione regionale;b) Rappresentante del Comitato di Gestione interessato al provvedimento di revoca;
c) Ente o Associazione che ha designato il rappresentante.
3. Il rappresentante interessato dalla proposta di revoca può, entro sette giorni dalla notifica, far
pervenire all’Amministrazione Regionale le sue controdeduzioni.
4. La Regione deve, entro venti giorni dall’avvenuta notifica, determinare in merito sulla base
degli atti in suo possesso.
5. La decisione assunta dalla Regione deve essere notificata entro otto giorni dall’adozione
all’interessato ed ai sotto elencati enti:
a) Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato;
b) Ente o Associazione che aveva provveduto a designare il rappresentante revocato; lo
stesso Ente o Associazione dovrà effettuare, entro 15 giorni, una nuova designazione
in caso di revoca.
6. I rappresentanti dei Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati dal provvedimento di
revoca, di cui al precedente comma, per un quinquennio non possono ricoprire cariche degli
Organi di gestione degli A.T.C. siti nel territorio regionale.


Art. 8
1. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C., per l’espletamento dei compiti e per il raggiungimento dei
fini previsti dall’art. 31 della L.R. 10/04, adotta provvedimenti deliberativi nel rispetto delle
procedure stabilite dal presente Statuto e nell’ambito degli stanziamenti finanziari assegnati
ed integrati dalle quote versate dai cacciatori iscritti e ammessi all’A.T.C. o da libere
donazioni.
2. Il Comitato di Gestione, per l’attuazione dei programmi e delle attività di cui all’art. 31 della
L.R. 10/04, può avvalersi della struttura tecnica Regionale, senza che ne derivi alcun onere,
di qualsiasi natura, a carico dello stesso Comitato di Gestione.
3. Per la predisposizione di piani specifici d’interventi, tesi alla realizzazione del prelievo
venatorio nonché allo studio, salvaguardia ed incremento della fauna selvatica, il Comitato
di Gestione può nominare, anche consociandosi con uno o più A.T.C. regionali, esperti da
individuare fra i diversi profili professionali, muniti di adeguato titolo di studio e di provata
capacità.
4. Nell’atto deliberativo deve essere determinato:
a) l’oggetto dell’incarico;
b) il tempo entro il quale l’incarico deve essere espletato;
c) il compenso della prestazione professionale;
d) l’eventuale quota di rimborso spese.
5. Tutti gli atti deliberativi predisposti dal Comitato di Gestione devono essere inoltrati, almeno
con cadenza bimestrale alla Regione.
6. Il programma annuale degli interventi, corredato della relazione tecnica sull’andamento della
gestione faunistico – venatoria dell’annata precedente, viene inviata a cura del Presidente
del Comitato di Gestione dell’A.T.C. alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno.
7. L’ATC mette a disposizione di chiunque avente titolo e nel rispetto delle norme vigenti,
voglia prenderne visione, i documenti di cui al comma quarto e quinto del presente articolo.


Art.9
1. Per le finalità previste dalle leggi in materia di caccia, per una migliore programmazione,
pianificazione, gestione territoriale e finanziaria, possono essere stipulate convenzioni e/o
protocolli d’intesa tra AATTCC appartenenti alla medesima Provincia, o confinanti con
Provincia differente.2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere approvati dai rispettivi Comitati di
Gestione e comunicati alla Regione.

Titolo III - Decadenza del Comitato di gestione

Art. 10
1. I singoli rappresentanti del Comitato di Gestione dell’A.T.C. vengono dichiarati decaduti
dall’Amministrazione regionale competente:
a) per dimissioni volontarie;
b) per i motivi di cui all’art. 7 del presente Statuto;
c) quando ad uno di essi viene comminata una pena detentiva con sentenza passata in
giudicato;
e) per condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato previsto dall’art. 30,
primo comma, della Legge 11.2.1992, n. 157;
f) per morte.
2. L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data nella quale è stata irrogata la
decadenza, provvede a deliberare/determinare la sostituzione del rappresentante del
Comitato di Gestione dell’A.T.C. designato con le modalità previste dall’art. 32 della L.R.
10/04.


Art. 11
1. Il Presidente della Regione provvede allo scioglimento dell’intero Comitato di Gestione
dell’A.T.C. dopo cinque anni dal suo insediamento e contestualmente all’assunzione dell’atto
deliberativo di insediamento del nuovo organo di gestione.
2. Il Presidente della Regione deve inoltre procedere allo scioglimento del Comitato di
Gestione:
a) in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento a causa delle reiterate carenze
del numero legale nelle riunioni del Comitato stesso;
b) in caso di reiterato mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal presente
statuto;
c) per mancata convocazione dell’Assemblea dei cacciatori dell’A.T.C. con cadenza
almeno semestrale;
d) per mancata attuazione, per almeno tre anni consecutivi, degli interventi di
miglioramento ambientali;
e) per gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dal Revisore dei Conti;
f) qualora il bilancio economico di gestione dell’A.T.C. venga chiuso in passivo.
3. Contestualmente all’assunzione dell’atto deliberativo di scioglimento anticipato del Comitato
di Gestione, l’Amministrazione regionale provvede alla nomina di un Commissario
straordinario al quale affidare la gestione amministrativa ordinaria nel periodo di vacatio fino
all’insediamento del nuovo Comitato di Gestione, insediamento che dovrà avvenire entro e
non oltre tre mesi dalla data di scioglimento del precedente Comitato di Gestione.

Titolo IV - Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C.

Art. 12
1. L’Assemblea dei cacciatori di un A.T.C. è formata dai delegati dei cacciatori aventi diritto
all’accesso all’A.T.C..
2. I delegati, nel numero massimo stabilito dal comitato di gestione, vengono designati ed
eventualmente sostituiti in qualsiasi momento dalle Associazioni Venatorie riconosciute a
livello nazionale ed operanti nella Provincia in cui è localizzato l’A.T.C.
3. Il numero dei delegati è ripartito fra le Associazioni venatorie in modo proporzionale alla
rappresentatività provinciale assicurando ad ogni associazione, di cui al comma due, un
minimo del 5% del numero totale dei delegati.
4. I delegati dei cacciatori rimangono in carica per la durata di anni cinque, e comunque
decadono con la decadenza del comitato di gestione, e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea dei delegati adotta lo Statuto dell’A.T.C. ed è sentita dal Comitato di Gestione
dell’A.T.C., sui seguenti argomenti:
a) adozione del bilancio di previsione annuale;
b) approvazione del conto consuntivo;
c) determinazione o modifica delle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed
ammessi all’A.T.C.


Art. 13
1. L’Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione almeno
due volte l’anno e comunque quando debbano essere trattati gli argomenti di cui al
precedente art. 12 comma 6.
2. La convocazione dell’Assemblea, a scelta del Presidente, è resa nota tramite
comunicazione, a mezzo posta, mail, pec, telegramma o fax, personale ai singoli delegati
oppure tramite avviso sul sito internet istituzionale dell’ATC stesso, con indicazione di luogo,
data ed ora prevista per la prima e seconda convocazione, nonché il relativo ordine del
giorno.
3. Il parere espresso dall’assemblea viene riportato sul verbale e posto agli atti dell’A.T.C.
4. Il parere dell’Assemblea, che deve essere sentita ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R.
10/2004, viene espresso mediante la votazione dei presenti. Le astensioni non vengono
computate tra i voti validi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le decisioni assembleari vengono riportate dal Presidente al Comitato di Gestione dell’A.T.C.
nella prima seduta utile.
6. L’Assemblea dei cacciatori è validamente costituita in prima convocazione quando siano
presenti minimo il 60% dei delegati, in seconda convocazione minimo 20% dei delegati.
7. Qualora le riunioni dell’Assemblea, per carenza di numero legale, non siano da ritenersi
valide sia in prima che in seconda convocazione, il Presidente ne prende atto e lo riporta al
comitato di gestione.
8. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C., propone all’Assemblea dei cacciatori l’adozione dello
Statuto e/o delle modifiche il quale, recependo le norme inerenti il funzionamento dell’A.T.C.
disposte dal presente Statuto, disciplina quanto previsto dal comma 2 dell’art. 30 della L.R.
10/04.

Titolo V - Attività venatoria negli A.T.C.

Art. 14
1. In considerazione delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie e di un prelievo
venatorio compatibile con la conservazione della fauna selvatica è fissato, ai sensi degli
articoli 14 e 36 della Legge157/92, in 1:19,01 il rapporto cacciatore/superficie agro-silvopastorale del comprensorio omogeneo espressa in ettari. L’adeguamento di tale rapporto
avviene con periodicità quinquennale ai sensi dell’art.14 – comma terzo della Legge 157/92.
2. Per ogni A.T.C. è consentito l’accesso, nei modi, tempi e con le priorità previste dall’art. 28
della L.R. 10/04 del numero di cacciatori iscritti ed ammessi determinato sulla base del
parametro di cui al comma precedente.


Art. 15
1. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C., sentita l’Assemblea dei cacciatori, delibera l’entità della
quota annuale di partecipazione da versare, in uguale misura, dai cacciatori iscritti ed
ammessi, a meno di eventuali accordi raggiunti ai sensi dell’art. 9, nonché sulle forme di
partecipazione richieste loro.
2. La quota di partecipazione, versata dai cacciatori ed introitata dal Comitato di Gestione
dell’A.T.C., non può essere superiore alla tassa annuale di concessione governativa per
l’esercizio venatorio e può essere ridotta fino al massimo del 50% per i cacciatori iscritti
ultrasettantenni.
3. I cacciatori non residenti in regione ed ammessi all’A.T.C., su delibera del Comitato di
Gestione, corrispondono una diversa quota annuale di partecipazione, comunque non
superiore alla quota massima di concessione governativa.
4. I titolari degli appostamenti fissi corrispondono una quota ridotta fino al massimo del 50% di
quella ordinaria deliberata dal Comitato di Gestione.
5. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. può prevedere una adeguata riduzione della quota di
partecipazione, o altra forma di riconoscimento, quale compenso per le prestazioni richieste
ai cacciatori iscritti ed ammessi all’A.T.C..
6. Per il prelievo degli ungulati in caccia di selezione, ad eccezione del cinghiale, l’ATC
stabilisce la quota per il capo abbattuto in base al sesso ed alla classe d’età e per i maschi
anche in base al valore del trofeo valutato mediante punteggio CIC (Consiglio Internazionale
della Caccia). I trofei di pregio possono essere messi anche all’asta, salvo diversa
disposizione normativa.


Art. 16
1. L’attività venatoria all’interno dell’A.T.C. è ammessa nella forma della caccia programmata
secondo quando previsto dall’art. 26 della L.R. 10/04, dai regolamenti/determinazioni
regionali, dai regolamenti/determinazioni dell’A.T.C. e dal vigente calendario venatorio
regionale.


Art. 17
1. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C., dopo una attenta ricognizione delle risorse e della
consistenza faunistica, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a
scopo di ripopolamento venatorio.
2. Per i ripopolamenti delle specie autoctone l’A.T.C. dovrà attenersi allaprogrammazione/pianificazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
3. L’ATC dovrà attenersi al Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o alla normativa vigente e/o
a progetti specifici opportunamente valutati ed approvati per l’immissione e la reintroduzione
di specie selvatiche diverse dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.
4. Le specie selvatiche da immettere devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate
in Aree protette, centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti
di selvaggina nazionali e, comunque, scortate dalla relativa certificazione di sanità.
5. Le specie selvatiche immesse devono essere marcate con anelli o contrassegni riportanti i
dati identificativi dell’A.T.C., un numero progressivo per le singole specie e l’anno
dell’avvenuta immissione.
6. Tutte le operazioni di immissioni, modalità, quantità, localizzazione e data di immissione
sono riportate, a cura del Presidente o suo/suoi delegato/i su verbali di immissioni depositati
agli atti dell’A.T.C..
7. Al fine di consentire ripopolamenti venatori con specie selvatiche e di garantita rusticità, il
Comitato di Gestione può stipulare apposita convenzione con uno o più allevamenti di
selvaggina al fine d’acquisire capi animali di selvaggina allevati secondo gli standard
qualitativi preventivamente concordati.


Art. 18
1. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C., prima di ogni stagione venatoria, deve consegnare a tutti i
cacciatori, che hanno diritto all’accesso all’A.T.C., un tesserino/scheda di abbattimento
nominativo sul quale il cacciatore deve annotare, dopo l’abbattimento e sinteticamente, per
ogni capo di selvaggina abbattuto:
a. la specie selvatica;
b. i dati di contrassegno di marcatura se presente;
c. il luogo e la data di abbattimento, e preferibilmente il sesso dell’animale.
2. Per la caccia di selezione agli ungulati ad ogni cacciatore sarà data un’apposita scheda di
rilevamento dati.
3. Il documento di cui ai precedenti commi è definito tesserino/scheda di abbattimento o
rilevamento e non sostituisce il Tesserino venatorio regionale previsto al primo comma,
lettera c), dell’art. 19 della L.R. 10/04, a cui può essere allegato.
4. Il cacciatore iscritto od ammesso in A.T.C. deve, entro il 20 febbraio di ogni anno,
riconsegnare , anche in maniera telematica, il tesserino/scheda di abbattimento all’A.T.C.
che lo ha rilasciato.
5. Il Comitato di Gestione, per verifiche periodiche degli abbattimenti, può richiedere al
cacciatore in qualsiasi periodo della stagione venatoria copia aggiornata del
tesserino/scheda di abbattimento.
6. L’ATC al fine di snellire le procedure per l’elaborazione dati sui conteggi e prelievi può
dotarsi di specifici software.


Art. 19
1. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. può deliberare, dandone comunicazione alla Regione, di:
a) escludere, temporaneamente o per l’intera stagione venatoria, dalle specie cacciabili
uccelli e/o mammiferi stanziali;
b) individuare all’interno del territorio dell’A.T.C., aree in cui vietare l’attività venatoria
Aree di Rispetto o Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) in forma totale e/o parziale.
2. L’attività venatoria, eventualmente prevista dal Calendario Venatorio Regionale, esplicata nel
periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio con l’uso dei cani da seguita, dovràessere disciplinata dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. e comunicata alla Regione, in modo
che essa non determini nocumento per le specie selvatiche per le quali l’attività venatoria in
detto periodo risulta preclusa.


Art. 20
1. All’interno del territorio agro-silvo-pastorale, l’ATC può autorizzare lo svolgimento di prove
cinofile riconosciute a livello regionale, nazionale, internazionale e/o di tipo amatoriale, in
ambiti delimitati su selvaggina liberata accompagnata da opportuna certificazione sanitaria
da fornire all’ATC.
2. Il Comitato organizzatore di tali gare deve destinare il 15% dei proventi che ne derivino al
Comitato di Gestione dell’A.T.C., se richiesto, anche sotto forma di selvaggina da
ripopolamento opportunamente certificata e autorizzata.


Art. 21
1. Il controllo della fauna selvatica nel territorio dell’A.T.C. potrà avvenire nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 19 della L. 157/92 e dall’art. 44 della L.R. 10/04.
2. Per la vigilanza venatoria si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente ed in
particolare all’art. 51 della L.R. 10/04.
3. La Regione, a cui è stato inoltrato da parte degli agenti ricompresi al comma precedente il
verbale di contestazione di infrazione di qualsiasi articolo della L.R. 10/94 e/o della Legge
157/92, deve inoltrare, fotocopia del verbale al Comitato di Gestione dell’A.T.C. competente
territorialmente.

Titolo VI - Dotazione finanziaria dell'A.T.C.

Art. 22
1. Il fondo della dotazione finanziaria del Comitato di Gestione dell’A.T.C. è così costituito:
a. finanziamento erogato dalla Regione ai sensi dell’art. 55 della L.R. 10/04;
b. quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti o ammessi all’A.T.C.;
c. ogni altro provente acquisito in relazione dell’attività svolta e prevista dal presente
statuto, dalle norme regionali, dalle pianificazioni e/o convenzioni stipulate;
d. contributi di partecipazione ad attività di pianificazione faunistico venatoria;
e. Erogazioni liberali.
2. Le spese correnti per il funzionamento dell’A.T.C. nonché per i compiti di istituto vengono di
seguito classificate e con imputazione differenziata di bilancio:
– spese per il funzionamento organizzativo, locazione delle sedi e servizi connessi all’uso
di tali locali;
– spese di cancelleria e tipografia;
– spese inerenti la tabellazione dei confini perimetrali dell’A.T.C.;
– spese inerenti l’acquisto di macchine e mobili per ufficio;
– spese per l’acquisto di strumenti e mezzi tecnici;- spese di manutenzione per le attrezzature in dotazione;
– rimborsi spese, indennità o eventuali gettoni di presenza per i rappresentanti dei Comitati di
Gestione dell’A.T.C.;
– spese per l’effettuazione e progettazione dei piani di miglioramento ambientale;
– spese per l’acquisto di capi di selvaggina per ripopolamento venatorio e/o servizi ad essi
connessi;
– spese derivanti dall’attuazione di apposite convenzioni e/o progetti specifici finanziati e/o
coofinanziati da Enti e/o Associazioni;
– compensi e rimborsi dovuti al Revisore dei Conti;
– spese per l’attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale.


Art. 23
1. Il bilancio di previsione è approvato dal Comitato di Gestione dell’A.T.C..
2. Alle spese correnti, ai fabbisogni per la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale
e dall’eventuale acquisto dei capi di selvaggina da immettere, quali il ripopolamento
venatorio, nel territorio dell’A.T.C. si provvede tramite il bilancio di previsione che il Comitato
di Gestione dovrà redigere entro il 31 dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo; detto
bilancio verrà realizzato predisponendo il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e
determinando i quantitativi per i quali si ravvisa la necessità per l’esercizio contabile
successivo. Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in rapporto alla data di acquisizione, si
determina la spesa occorrente ripartita fra i capitoli di bilancio ai quali la stessa dovrà essere
imputata.
3. Qualora si rendessero necessarie forniture non previste dal bilancio di previsione, il Comitato
di Gestione dell’A.T.C. deve provvedere a ricercarne la relativa copertura finanziaria
nell’ambito del bilancio di previsione, tramite delibera di variazione di bilancio e dandone
comunicazione al revisore dei conti.
4. La gestione del bilancio deve essere improntata alla regola del pareggio economico.


Art. 24
1. Per forniture, prestazioni e servizi di importo inferiore a tremila euro, il Presidente del
Comitato di Gestione può provvedere, autonomamente, alla loro acquisizione o esecuzione
facendosene rilasciare relativa fattura quietanzata e provvedendo, altresì, all’annotazione di
quest’ultima nelle scritture contabili.


Art. 25
1. Qualora la fornitura, e/o servizi, e/o la prestazione richiesta sia di importo superiore a quello
stabilito dall’articolo precedente, il Presidente del Comitato di Gestione (il quale potrà
avvalersi di opportuna commissione) su incarico e secondo le modalità indicate da
quest’ultimo, deve inviare lettera di invito a mezzo di raccomandata A/R e/o tramite PEC ad
almeno tre ditte scelte fra quelle specializzate per la fornitura.
2. La lettera di invito di cui al comma precedente, deve riportare:- la natura e le modalità della fornitura, del servizio o della prestazione;
– scadenza per l’inoltro dell’offerta;
– modalità di pagamento, verifiche e controllo.
3. Le offerte devono pervenire alla presso la sede dell’A.T.C. se trasmesse a mezzo
raccomandata A/R o sulla pec istituzionale dell’ATC riportante la scritta “Offerta relativa a …”.
4. L’apertura delle offerte deve avvenire almeno alla presenza del Presidente e di altri due
rappresentanti del Comitato di Gestione da quest’ultimo designati e/o unitamente alla
commissione incaricata.
5. Si aggiudicherà la fornitura il concorrente che avrà presentato l’offerta più conveniente.
6. Qualora alla scadenza non siano pervenute offerte, il Comitato di Gestione potrà procedere
a nuova gara.
7. Di tutti gli atti compiuti e delle decisioni assunte dall’apertura delle offerte deve essere
redatto verbale che, sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, è rimesso al Comitato di
Gestione dell’A.T.C. per la ratifica.
8. Il Presidente del Comitato di Gestione da comunicazione alla ditta dell’avvenuta
aggiudicazione, riservandosi di effettuare opportune verifiche.
9. Qualora non siano state riscontrate irregolarità o difetti, che comunque devono essere
immediatamente contestate per iscritto, la fattura viene inserita nella contabilità dell’ATC.
10. Per l’acquisto di capi, provenienti da centri regionali di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale o da allevamenti di selvaggina, opportunamente selezionati dall’ATC per
risultati ed affidabilità, il Comitato di Gestione può avvalersi di apposito contratto di
convenzione.


Art. 26
1. Il Comitato di Gestione dovrà disporre di un conto corrente postale e/o sistema di pagamento
alternativo sul quale i cacciatori iscritti e ammessi potranno effettuare i pagamenti dovuti.
2. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. può utilizzare un conto corrente bancario, su cui far
confluire la sua dotazione finanziaria e/o i pagamenti dei cacciatori oltre al pagamento di
qualsiasi spesa derivante dalla gestione dell’ATC.
3. Tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal Comitato di Gestione, ad esclusione di quelli
di cui al comma 1 dell’Articolo 24.


Art. 27
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente dell’A.T.C. predispone il conto consuntivo
dell’esercizio finanziario precedente relativo alle spese liquidate o da liquidarsi per tutte le
categorie di intervento.
2. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi di spesa debitamente
quietanzati e fiscalmente regolari.
3. Qualora l’erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi esercizi contigui, le
attività relative devono essere rendicontate per la parte di spese relative all’anno di esercizio.


Art. 28
1. Il Revisore dei Conti esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo e compie
tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione
economica dell’A.T.C..2. Almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea per il
parere sul bilancio, il Comitato di Gestione trasmette il bilancio preventivo o consuntivo al
Revisore dei Conti per l’opportuno controllo e per la stesura della propria relazione.
3. Il Revisore dei Conti, dopo le verifiche di cui sopra, rimette esauriente relazione al Comitato
di Gestione e, per conoscenza, all’Amministrazione Regionale.
4. Il Revisore dei Conti nell’espletare le operazioni di verifica può richiedere la presenza del
Presidente dell’A.T.C. o di un suo delegato.


Art. 29
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Comitato di Gestione dell’A.T.C. deve
sottoporre all’approvazione del Co.Ges. il rendiconto consuntivo annuale corredato della
relazione del Revisore dei Conti.
2. Entro il mese di Aprile di ogni anno devono essere inviati i documenti di cui al comma
precedente all’Amministrazione Regionale.

Titolo VII - Sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori dell'A.T.C.

Art. 30
1. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C., qualora venga in possesso di atti comprovanti che a
carico di uno dei cacciatori iscritti o ammessi all’A.T.C. siano state irrogate sanzioni penali ed
amministrative per aver violato le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività venatoria
nonché le disposizioni dello statuto dell’A.T.C. di appartenenza, delibera sulla proposta di
provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti del cacciatore sanzionato.
2. I provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato di Gestione dell’A.T.C., fatte salve le
sanzioni previste per le violazioni commesse, saranno applicati secondo un regolamento
cosiddetto di penalità (il quale può prevedere anche premialità in caso di collaborazione o in
casi previsti dall’A.T.C.), prevedente sospensioni e/o espulsioni, dallo stesso emanato ed
approvato entro 30 giorni dall’approvazione del presente a cui integralmente si rimanda.


Art. 31
1. Gli atti deliberativi assunti dal Comitato di Gestione concernenti i provvedimenti disciplinari di
cui al precedente articolo del presente statuto, devono essere inviati all’Amministrazione
Regionale e notificati al cacciatore, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC se disponibile,
entro sette giorni dalla data in cui sono stati intrapresi.
2. Il cacciatore interessato dalla richiesta dei provvedimenti disciplinari a suo carico, entro tre
giorni dalla data di notifica può, se lo ritiene opportuno, far pervenire all’ATC le sue
controdeduzioni.
3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’ATC, visti gli atti in suo possesso, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni, delibera in merito e notifica al
cacciatore interessato il periodo di sospensione od espulsione e ne dà comunicazione alla
Regione.


Art. 32
(Norma di rinvio e clausola di compatibilità)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvioalle vigenti leggi statali e regionali che regolano la materia, con particolare riferimento alla
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e alla Legge Regionale n. 10/2004 e successive modifiche e
integrazioni, nonché ai relativi regolamenti e disciplinari regionali.